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Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, 16 febbraio 1998, n. 51 — Carrus Presidente — Marongiu Estensore

Riforma Tribunale di Nuoro 20 dicembre 1995 n. 48/96.

  

Danni civili - Danno alla persona ed alla salute - morte del congiunto - danno patrimoniale subito dai familiari superstiti - insussistenza.

(Cod. civ., artt. 1223, 2043).

Danni civili - Danno alla persona ed alla salute - morte del congiunto - danno morale subito dalla vittima - insussistenza.

(Cod. civ., art. 2059).

 

I familiari della vittima di un fatto illecito, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale sofferto a seguito dell’uccisione del proprio congiunto, non possono limitarsi alla mera allegazione di fatti dai quali risulti indirettamente la futura capacità reddituale del defunto, dovendo altresì dimostrare in concreto il proprio stato di bisogno (1).

Le lesioni mortali derivanti da un fatto illecito non possono considerarsi idonee a cagionare un danno morale al soggetto che le ha riportate, il quale sia ad esse sopravvissuto per un periodo di soli otto giorni ed in stato di totale incoscienza (2).

 

 

(1-2)    Ancora sul risarcimento dei danni derivanti dall’uccisione del familiare.

 

            1.    La sentenza che si annota riforma in parte la decisione di primo grado con la quale era stato accordato agli attori – i genitori e la sorella di un ragazzo rimasto vittima di un incidente stradale – il risarcimento dei danni morali patiti da loro, nonché dall’ucciso, in conseguenza dell’illecito.

            Il giudice di seconda istanza, in particolare, mentre da una parte conferma il rigetto della domanda principale, volta ad ottenere la reintegrazione della perdita patrimoniale lamentata dai familiari, dall’altra, in accoglimento dell’appello incidentale, esclude che la vittima – ritenuta incapace di percepire il proprio stato di menomazione nel breve intervallo compreso tra il ferimento e la morte – abbia potuto subire un effettivo pregiudizio morale. Nello stesso tempo, però, la Corte d’Appello ridetermina nel quantum il risarcimento spettante iure proprio agli appellanti per il dolore causato dalla perdita del loro congiunto, attribuendo, infine, ad essi una somma che supera di oltre cento milioni quella liquidata in precedenza dal Tribunale.

 

           2.     La prima questione degna di nota concerne la prova del pregiudizio patrimoniale verificatosi, in ipotesi, nella sfera giuridica dei familiari ([1]) per il venir meno delle aspettative che essi nutrivano circa gli apporti economici che la vittima – priva di un suo reddito al momento del fatto – avrebbe potuto destinare loro in futuro ([2]).

           In generale, i problemi relativi all’accertamento del danno patrimoniale da uccisione possono analizzarsi attraverso l’esame di tre distinte situazioni-tipo ([3]):

            a) L’ipotesi che desta minore attenzione è quella in cui la morte sopraggiunge quando già un diritto agli alimenti veniva di fatto esercitato – per avere il soggetto istante fruito in modo stabile delle sovvenzioni provenienti dal defunto fino al momento dell’evento – in costanza dei presupposti di legge (rapporto di coniugio o di parentela rilevante ai sensi dell’art. 433 cod. civ.; incolpevole stato di bisogno dell’alimentando; capacità reddituale dell’alimentante). In tal caso il risarcimento viene senz’altro accordato, stante l’indiscussa esistenza di una lesione contra ius.

            b) Nei casi analoghi a quello che si commenta, invece, costituisce tecnicamente oggetto di offesa una mera aspettativa di diritto dei familiari più prossimi, i quali, pur avendone titolo, al momento dell’evento non ricevevano dall’ucciso alcuna prestazione alimentare.

            Evidenti ragioni equitative hanno spinto, ormai da tempo, la Suprema Corte ad estendere l’area del danno risarcibile alle situazioni soggettive in esame, le quali – in virtù della natura primaria dell’interesse loro sotteso – vengono definite legittime, in contrapposizione alle meno importanti aspettative semplici ([4]).

            Se, dunque, il potenziale alimentante perisce in giovane età, senza aver nemmeno fatto il suo ingresso nel mondo del lavoro, la stima dei danni procederà in via equitativa sulla base delle concrete prospettive di carriera dell’ucciso, presumibili, tra l’altro, dal tipo di corso di studi frequentato e dai risultati in esso ottenuti ([5]).

            Parimenti, in ordine all’an della pretesa risarcitoria, l’elemento essenziale dello stato di bisogno viene – di regola – apprezzato dal giudice con notevole elasticità in capo a colui che si assume danneggiato ([6]). Nel caso di specie, viceversa, la Corte d’Appello si è determinata ad applicare in maniera particolarmente rigorosa il regime dell’onere della prova a discapito degli attori, ritenendo, infine, indimostrato lo squilibrio tra il reddito e le esigenze di vita (anche future) dei medesimi.

            c) Diversa ancora l’ipotesi in cui i soggetti istanti, pur non comparendo fra gli aventi diritto alle prestazioni alimentari, dimostrino tuttavia di aver ricevuto con una certa regolarità nel tempo dei mezzi di sostentamento dal proprio convivente. Tale situazione differisce da quella indicata in precedenza in quanto implica una minore rilevanza formale della lesione – che investe una aspettativa di mero fatto – subito compensata, peraltro, dal considerevole valore etico-sociale riconosciuto agli interessi violati, nonché dall’elemento della attualità del pregiudizio.

            In tale settore le pronunce susseguitesi nel corso degli anni si sono rivelate, invero, non prive di contraddizioni, avendo accordato, fino a tempi assai recenti, il risarcimento ai soli soggetti diversi dal convivente more uxorio dell’ucciso ([7]).

 

           3.     La seconda massima solleva un quesito di un certo rilievo, la cui soluzione viene influenzata non poco dalle concezioni etiche ed esistenziali dell’interprete.

           Ed invero, se già, in merito al quantum, il risarcimento del danno morale presuppone una serie di valutazioni per loro natura insuscettibili di ancorarsi a qualsivoglia parametro obiettivo, stante la sostanziale indeterminabilità in assoluto di un pretium doloris, in punto di an la questione concernente il rapporto tra sopravvivenza del soggetto ferito mortalmente ed acquisto, da parte dello stesso, di un autonomo diritto al risarcimento implica problemi ancora più seri, poiché sottintende l’onere, per il giudice, di individuare in concreto i confini al di là dei quali la sofferenza interiore non è più tale per l’ordinamento.

           Né, su tale versante, può fornire indicazioni utili il recente progetto di legge predisposto in tema di danno alla persona dalla commissione di studio I.S.V.A.P. ([8]), che si limita a suggerire dei criteri di massima relativi alla stima del pregiudizio ([9]).

           In giurisprudenza si segnalano due diversi orientamenti, dipartentisi ciascuno da ben distinte premesse teoriche:

           a) premesso che la morte immediata – la quale coincide in ogni caso con il venir meno della capacità giuridica ([10]) – preclude a priori qualunque indagine circa le conseguenze negative dell’illecito ([11]), cosicché è giocoforza ritenere che le relative pretese iure hereditario ([12]) dei congiunti siano suscettibili di venire accolte solo laddove tra le lesioni subite e il decesso intercorra un intervallo di tempo apprezzabile ([13]);

           b) si rifà, senz’altro, ad una nozione obiettiva di danno morale – che si ricollega direttamente all’elemento dell’offesa e rischia di confondersi di fatto con la figura del danno psichico tout court – la decisione con cui il Supremo Collegio ha accordato tutela ai familiari di una vittima della strada rimasta in coma per i quindici giorni successivi al sinistro e poi deceduta ([14]).

           c) Una diversa definizione di tipo soggettivo – per cui il dolore dovrebbe piuttosto costituire oggetto della esperienza diretta (c.d. actual experience) del moribondo in stato cosciente – è stata invece adottata, in linea con la giurisprudenza anglosassone ([15]), dalla Corte Costituzionale ([16]).

           Nel caso in esame la Corte d’Appello, che ha espressamente equiparato il danno morale a quello biologico quanto a presupposti di risarcibilità, ha mostrato in modo evidente di condividere l’orientamento citato per ultimo ([17]).

 

FILIPPO NISSARDI

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[1] I quali esercitano, in tal caso, delle pretese risarcitorie iure proprio, del tutto autonome e slegate da qualunque vicenda di natura successoria. Da qui l’inopponibilità nei loro confronti dell’atto di transazione sottoscritto dal soggetto poi venuto meno, avente ad oggetto i diritti da questo vantati verso il responsabile: cfr. Cass., 04.01.1977, n. 22, in Resp. civ. prev., 1977, p. 476.

[2] V. sull’argomento G. Giannini, M. Pogliani, Il danno da illecito civile, Giuffrè, 1997, p. 23 ss.; P. G. Monateri, M. Bona, U. Oliva, Il nuovo danno alla persona (strumenti attuali per un giusto risarcimento), Giuffrè, 1999.

[3]Cfr. anche L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. D. BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto civile, 3, Obbligazioni e contratti, UTET, 1992, p. 718.

[4] V. Cass., sez. unite, 06.12.1982 n. 6651, in Giur. it., 1984, I, 1, c. 150; Cass., 25.06.1981 n. 4137, in Giust. civ., 1981, I, c. 2215, con nota di G. Alpa; Cass., 13.11.1997 n. 11236, in Foro it., 1998, I, c. 54.

[5] V. Cass. 03.11.1995, n. 11453, in Rep. Foro it., 1995, voce Danni civili, n. 189. Se, invece, la vittima aveva già un reddito al momento del sinistro, si dovrà tener conto dei prevedibili avanzamenti di carriera: cfr. Cass. 06.10.1994, n. 8177, in Foro it., 1995, I, c. 1852, con osservazioni di R. Caso.

[6] V. Cass. 13.11.1997, n. 11236, in Foro it., 1998, I, c. 54; Cass. sez. unite 06.12.1982, n. 6651, ivi, 1982, I, c. 150, nelle quali si prescinde completamente dalle condizioni economiche dei genitori al momento dell’illecito e si ritiene sufficiente che il pregiudizio emerga –  in termini di verosimiglianza e possibilità – da fatti notori e di comune esperienza, da interpretarsi “secondo un criterio di normalità causale, in relazione ai futuri, presumibili bisogni”. Contra Cass. 01.06.1993, n. 6109, in Rep. Foro it., 1993, voce Danni civili, n. 56.

[7]V. Trib. Torino, 05.03.1970, in Giur. it., 1970, I, 2, c. 660, circa il danno patito dai componenti di una congregazione religiosa per la perdita del loro fratello ucciso. Cfr. L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. D. BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto civile, cit., p. 719. Escludono la tutela del familiare di fatto Cass. pen., 27.08.1987, in Dir. Prat. Ass., 1988, p. 364; Cass., 13.06.1977 n. 2449, in Giust. civ., 1977, I, p. 1067; Cass., 27.01.1964 n. 186 in Foro it., 1964, I, c. 1200; Cass., 24.01.1958 n. 169, in Resp. civ. prev., 1958, p. 493. La prima decisione in senso contrario si deve invece a Cass., 28.03.1994 n. 2988 , ivi, 1995, p. 564, con nota di S. Coppari.

[8] In I.S.V.A.P. (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, n. d. a.), Quaderni I.S.V.A.P., n. 4, 1998, p. 71; riportata in appendice in P. G. MONATERI, M. BONA, U. OLIVA, Il nuovo danno alla persona, cit., p. 227. Per un primo commento al disegno di legge v. F. D. BUSNELLI, Non solo leggi speciali sul danno alla persona, ma una modifica all’attuale codice civile, in Guida al diritto, Aprile 1998, Dossier/4, p. 12.

[9] Che procederà in via equitativa tra un minimo ed un massimo prefissati, in funzione “del rapporto di coniugio, del grado di parentela e della convivenza” (art. 6 u. c.): cfr. Trib. Torino, 14.05.1998, in Guida al diritto, 25.07.1998, n. 29, p. 57. In ossequio ad un recente orientamento della Cassazione, il disegno di legge prevede, tra l’altro, la risarcibilità del pregiudizio morale patito dai prossimi congiunti conviventi con il danneggiato sopravissuto al fatto dannoso, ove da questo siano a lui derivate “menomazioni psicofisiche di particolare gravità” (art. 1): cfr. Cass., 23.04.1998, n. 4186, in Danno e responsabilità, 1998, p. 686; Trib. Treviso, 13.03.1986, in Foro it., 1987, I, c. 962. Di diverso avviso App. Milano, 27.05.1986, in Resp. civ. prev., 1987, p. 285; Cass., 16.12.1988, n. 6854, in Giur. it., 1989, I, 1, c. 962.

[10] Dimodoché nessun acquisto potrebbe mai perfezionarsi in capo all’estinto: cfr. le argomentazioni svolte da P. G. MONATERI, Danno biologico da uccisione o lesione della serenità familiare (l’art. 2059 visto come un brontosauro), in nota a Cass., 20.12.1988, n. 6938, in Resp. civ. prev., 1989, p. 1173.

[11] Per cui si è già osservato in maniera efficace che “il danno alla persona, per essere tale, deve poter essere vissuto”: v. Trib. Napoli, 28.12.1995, in Rep. Foro it., voce cit., n. 185 ed in Resp. civ. prev., 1986, p. 993. È evidente che il medesimo discorso si adatta in egual misura al danno morale ed a quello alla salute, una volta appurato che quest’ultimo, ben lungi dall’incarnarsi in un vuoto simulacro (lesione del bene salute in sé, così come prospettata da Corte cost. 14.07.1986, n. 184, in Foro it., 1986 I, c. 2976), rappresenta, non diversamente dal primo, l’insieme delle conseguenze negative del fatto, suscettibili di valutazione economica: v. Corte Cost., 27.10.1994 (in Giust. civ., 1994, I, 3029, con nota di F. D. BUSNELLI; in Foro it., 1994, I, c. 3297, con osservazioni di G. Ponzanelli; in Resp. civ. prev., 1994, p. 982, con note di G. Giannini ed E. Navarretta), che ha esteso al danno biologico l’originario insegnamento di Cass. sez. unite, 22.12.1925, n. 3475 (in Foro it., 1926, I, c. 328) circa la struttura dell’illecito civile.

[12] E non iure proprio, come si afferma in qualche isolata pronuncia di merito: cfr. Trib. Treviso, 05.05.1992, in Resp. civ. prev., 1992, p. 441.

[13] V. per tutte Cass., 28.05.1996, n. 4910; Cass., 29.05.1996, n. 4991, Cass., 25.02.1997, n. 1704, in Resp. civ. prev., 1997, p. 431, con nota critica di G. Giannini (la seconda anche in Foro it., 1996, I, 1, c. 3108, con nota di R. Caso); Trib. Firenze, 10.12.1994, ivi, 1995, p. 159. A proposito del danno alla salute, in particolare, il disegno di legge I.S.V.A.P. sottolinea che in caso di morte, esso “è risarcibile per il solo periodo intercorrente tra il fatto dannoso e la morte” (art. 1). Precisazione quanto mai necessaria, considerata la tendenza di alcuni giudici di merito ad accordare tuttora il risarcimento del danno biologico (non anche quello del danno morale) anche in caso di morte istantanea; v. Trib. Massa Carrara, 19.12.1996, in Rep. Foro it., 1997, voce Danni civili, n. 176 e 177; Trib. Civitavecchia, 26.02.1996, ivi, voce cit., n. 178; Trib Treviso, 05.05.1992, cit. Dubbio, infine, il riferimento ad una apprezzabilità intesa in senso qualitativo, anziché quantitativo-temporale, operato da Trib. Firenze, 26.01.1996, in Resp. civ. prev., 1996, p. 589.

[14] Cass., 06.10.1994 n. 8177, cit. Nello stesso senso Trib. Napoli, 08.07.1996, in Rep. Foro it., 1997, v. cit., 173.

[15] Sulla quale v. P. G. MONATERI, M. BONA, U. OLIVA, Il nuovo danno alla persona, cit., p. 142.

[16] Corte Cost., 27.10.1994 n. 372, cit.

[17] V. la precedente nota 11.

 

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